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Sport
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L’organizzazione della giustizia sportiva nello Statuto della Figc
Vincenzo Senatore
Il modello di organizzazione della giustizia sportiva contemplato all’art. 34 del nuovo Statuto della Figc si colloca a metà strada fra l’arcaico ed ormai superato schema della giustizia domestica, operativo fino al
2007, e proposte innovative del tutto sganciate dal rispetto della clausola
compromissoria. In tal senso, in un precedente intervento in questa rubrica,
avevamo teorizzato la istituzione da parte del legislatore ordinario di un
codice di giustizia sportiva, con competenze da attribuire al giudice
ordinario, quantomeno per il settore professionistico, e con espressa
esclusione di quei provvedimenti disciplinari destinati a produrre effetti nel
breve periodo (tali ad esempio squalifiche di tesserati per un lasso temporale
non eccedente le 20 giornate o i 120 giorni di calendario, tanto per attenerci
alle tipizzazioni contenute nell’art. 33 del nuovo Statuto). Evidentemente, i tempi non sono ancora maturi per il
superamento definitivo della clausola compromissoria, mostrando l’ordinamento sportivo di essere ancora geloso della propria autonomia rispetto
all’ordinamento statale. Vedremo se ulteriori controversie e contrasti
determineranno per l’avvenire altri mutamenti nell’assetto organizzativo dello sport.
Le novità introdotte in ambito calcistico
Nell’attesa vale la pena di commentare le novità introdotte dalla Figc in sede di approvazione del proprio Statuto, novità, per il momento operative nel solo contesto calcistico, ma destinate, con molta
probabilità, ad estendersi anche in altre discipline. Fermo restando il principio dell’autonomia della giustizia sportiva dalla giustizia ordinaria, va detto che si è mosso un passo decisivo ed irreversibile verso il superamento della cosiddetta
giustizia domestica. Se prima, fino alla stagione 2006-07, gli organi della
Giustizia Sportiva venivano scelti dai vertici della federazione, il che
determinava una situazione di conflitto di interesse davvero insostenibile e
paradossale, nei casi, a dir il vero numerosi, di controversie insorte non fra
tesserati, ma fra tesserati e federazione, con lo Statuto del 2007 si è prevista la istituzione di una Commissione di garanzia della giustizia
Sportiva. Composta da un presidente e quattro membri, di cui due nominati su
designazione del presidente del Coni, la Commissione, nel garantire
indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza degli Organi della Giustizia Sportiva, ha i seguenti compiti:
a - formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione
e funzionamento degli Organi della Giustizia sportiva;
b - a seguito di candidature presentate dagli interessati, nomina i componenti
della Corte di Giustizia federale, i componenti della Commissione disciplinare
nazionale, i giudici sportivi nazionali, il Procuratore federale, i Sostituti
Procuratori federali;
c - su proposta del Procuratore federale, nomina il Procuratore federale vicario
ed i vice procuratori federali;
d - propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti
degli Organi della giustizia sportiva;
e - adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti
degli Organi della Giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso
di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza
nell’espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei
Presidenti degli Organi di Giustizia Sportiva.
Una specie di Consiglio Superiore della Magistratura sportiva
I componenti sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di carriera,
anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità ed indipendenza.
Si tratta, a ben vedere, di una sorta di Consiglio Superiore della Magistratura
sportiva.
I requisiti richiesti per accedere alla Commissione garantiscono senz’altro spessore giuridico, culturale e morale per questo organismo chiamato a
svolgere un ruolo decisivo e centrale nella organizzazione della giustizia
calcistica.
Ma perché solo della giustizia calcistica? L’idea di un Consiglio Superiore della Magistratura Sportiva che, in nuce, si
profila nello Statuto della Figc è davvero positiva. Sarebbe, tuttavia, bene che tale organismo venisse istituito
in tempi brevi non da singole federazioni, ma dal Coni direttamente; il numero
dei componenti andrebbe necessariamente allargato (tenuto conto del numero
delle federazioni sportive) ed i componenti potrebbero essere eletti o nominati
in parte dalle federazioni, in parte dal CONI ed in parte dal Ministero
competente.
Tornando alla giustizia calcistica, è il caso di elencare gli organi espressamente previsti dallo Statuto: a) la
Corte di Giustizia Federale (già Corte di Appello Federale); b) la Commissione disciplinare nazionale; c) i
giudici sportivi nazionali; d) le commissioni disciplinari territoriali; e) i
giudici sportivi territoriali; f) la Procura federale; g) gli altri organi
specializzati previsti dallo Statuto e dal regolamento federale.
I giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i
campionati e le competizioni di livello nazionale.
La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento del
Procuratore federale.
Giudice di secondo grado, avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e
della Commissione disciplinare nazionale, è la Corte di giustizia federale.
A quest’ultima sono attribuite le ulteriori seguenti competenze:
a - giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b - su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai
Giudici sportivi nazionali o territoriali o dalle Commissioni disciplinari
territoriali;
c - su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le
altre norme federali, semprechè non si tratti di questioni all’esame degli Organi di Giustizia sportiva o da essi già giudicate;
d - su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza
dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
e - esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
Tanto il Presidente federale, quanto i presidenti di ciascuna lega, dell’Aia e delle associazioni rappresentative delle componenti tecniche possono
promuovere, inoltre, innanzi alla Corte di giustizia federale eccezione di
legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto
posto in essere rispettivamente da una delle Leghe, dall’Aia, da una delle associazioni rappresentative delle componenti tecniche o dalla
stessa Federazione.
Ampie attribuzioni ai nuovi organi, forse troppe
Si tratta di un ventaglio di attribuzioni davvero molto ampio, probabilmente
troppo. Nello stesso tempo la Corte di giustizia federale esercita funzioni
giurisdizionali, consultive e di risoluzione di conflitti. Per ovviare all’evidente inconveniente lo stesso statuto prevede una articolazione della Corte
in sezioni con funzioni giudicanti ed in una sezione con funzioni consultive.
L’art. 35 dello statuto si sofferma sui requisiti per le nomine negli Organi di
Giustizia Sportiva. Senza entrare nel dettaglio di tediose elencazioni, può sintetizzarsi nel senso che per gli organi nazionali gli aspiranti vanno scelti
fra:
- professori e ricercatori universitari, anche a riposo;
- magistrati di qualsiasi giurisdizione con anzianità di servizio con un minimo di cinque anni (dieci anni per la Corte di Giustizia
federale)
- avvocati, notai e avvocati dello Stato.
Tali requisiti dovrebbero garantire la necessaria preparazione giuridica per i
componenti, chiamati sempre più spesso a cimentarsi con questioni di diritto delicate e di incerta soluzione;
un bel passo in avanti, rispetto ad un passato, nemmeno troppo lontano, in cui
nel collegio della Commissione disciplinare era possibile trovare anche un
ragioniere.
Per quanto lo Statuto faccia riferimento a magistrati di ogni giurisdizione,
quali possibili componenti degli organi di giustizia, va evidenziato che, allo
stato, per effetto della deliberazione del 15.6.2006 adottata dal plenum del
Consiglio Superiore della Magistratura, tali incarichi non sono autorizzabili
nei confronti dei magistrati ordinari, sicché il reclutamento, almeno per ora, deve necessariamente avvenire nell’ambito delle magistrature contabili, amministrative e militari.
Panorama Tirreno, settembre 2008
Gli articoli precedenti di questa rubrica:
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