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Regole & Sport - 4
I provvedimenti contro la violenza negli stadi
Vincenzo Senatore
Prima dello spirare del termine dei 60 giorni e, soprattutto, con il sostegno di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, è stato convertito in legge, senza sostanziali modifiche, il decreto- legge n.8 dell’8 febbraio 2007.
Si ricorderà che il provvedimento fu varato dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio, a pochissimi giorni di distanza dai tragici fatti di Catania del 2 febbraio, che costarono la vita all’Ispettore di Polizia Filippo Raciti.
Un testo normativo ricco di contenuti
Il testo normativo è articolato e variegato nei contenuti: in linea di massima sono state apportate modifiche agli artt. 6 e seguenti della Legge 401/89, con previsione di fattispecie di reato nuove e con inasprimento delle sanzioni; è stata ribadita la cosiddetta flagranza di reato differita, con allungamento del termine dalle 36 ore alle 48 ore, il che significa che, in relazioni a determinate ipotesi di reato, la polizia giudiziaria ha facoltà di procedere all’arresto dell’autore non nell’immediatezza del fatto (come impone la regola generale scritta nel codice di procedura penale) ma, dopo aver visionato filmati, nel termine più ampio sopra ricordato. Va segnalata la modifica riguardante l’art.339 del codice penale, essendo stata inasprita la preesistente aggravante ad effetto speciale: d’ora in poi in caso di violenza o minaccia commessa per opporsi ad un atto di pubblici ufficiali da più di cinque persone riunite che facciano uso di armi, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
La stessa pena è prevista nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Sul testo complessivo degli artt. 6 e seguenti della Legge 401/89, come modificati dalle novelle legislative succedutesi nel tempo, torneremo, tuttavia, in altra occasione, nella quale prenderemo in specifica considerazione i reati da stadio.
Pare opportuno in questa sede esaminare quelle disposizioni che hanno introdotto regole del tutto nuove o, comunque, hanno inciso su leggi diverse da quella sopra richiamata.
Così, l’articolo 1 ha riconosciuto al Prefetto competente per territorio la facoltà, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di ordinare lo svolgimento senza pubblico delle partite di calcio in programma in impianti non a norma in relazione alle prescrizioni contenute nella Legge 88/2003. Lo stesso articolo 1 contiene l’espresso divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la società ospitata, biglietti di accesso allo stadio ove la partita si disputa, riservati ai sostenitori della squadra ospite. E’ vietato, inoltre, vendere o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci.
Partite senza pubblico. Il prefetto decide
Di rilievo è la novità contenuta nell’art.6: le misure di prevenzione previste per le persone pericolose possono essere applicate anche nei confronti di persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasione di competizioni sportive. Ciò consente la adozione di provvedimenti anche molto rigorosi, quali, ad esempio, il foglio di via obbligatorio da un Comune, la sorveglianza speciale e la sorveglianza speciale con obbligo di risiedere in un determinato Comune; va evidenziato che la eventuale violazione di una di tali prescrizione, a sua volta comporta una denunzia penale con irrogazione di sanzioni che in un determinato caso giungono fino ai cinque anni di reclusione.
Gli articoli 8 e 9 hanno come dirette destinatarie le società sportive, che, in tal modo, e per la prima volta, risultano espressamente coinvolte nei provvedimenti legislativi adottati dal Parlamento per contrastare i fenomeni di violenza.
E’ stato introdotto il divieto per le società di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Per la società che contravviene è prevista una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro irrogabile dal Prefetto della provincia in cui il sodalizio ha la sede legale.
E’, parimenti, vietato alle società sportive corrispondere sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti, abbonamenti o titoli di viaggio a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Società: attenti ai rapporti con i club di tifosi
Un divieto ancor più generalizzato è contenuto nella parte finale del comma I dell’art.8 secondo cui “è parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate”.
Tale disposizione segna una svolta epocale, in particolare, nei rapporti tra club calcistici e frange di tifosi più esagitate. In qualche caso, in un passato anche molto recente, presidenti più coraggiosi avevano denunziato di essere in balìa di gruppi ultrà e di essere costretti a corrispondere a questi ultimi sovvenzioni o facilitazioni in cambio di comportamenti non dannosi per le società.
La norma introdotta consente almeno di opporre ad eventuali “richiedenti” un rifiuto motivato dalla necessità di evitare una sanzione amministrativa per la società di notevole entità (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 200.000).
Si tratta, tuttavia, solo di un primo passo, a nostro avviso del tutto insufficiente a debellare un fenomeno (quello delle richieste di “aiuti” da parte dei gruppi di tifosi nei confronti delle società), destinato a perdurare fin quando non sarà rivisto, in sede di normativa e giustizia sportiva, il principio della responsabilità oggettiva, secondo cui le società rispondono direttamente per i fatti posti in essere dai propri sostenitori all’interno ed all’esterno dello Stadio.
La responsabilità oggettiva, in verità quasi del tutto scomparsa dall’ordinamento civile e penale (salvo residuali applicazioni), da tempo ritenuta in contrasto con l’art.27 della Costituzione, costituisce un potente e temibile strumento di ritorsione nelle mani dei teppisti, azionabile con facilità, in danno delle società.
Non è contenuta nella normativa la previsione, entrata in vigore lo scorso 30 marzo, che ha regolamentato a dir il vero in maniera eccessivamente rigorosa l’accesso negli stadi di striscioni e che ha introdotto il divieto di introdurre nello stadio trombe e tamburi.
Repressione delle scritte ai limiti della Costituzione
Si tratta di disposizioni, presenti all’interno della determinazione nr.14 dell’8 marzo 2007 del Ministero dell’Interno e dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, particolarmente penalizzanti per la parte sana del tifo, ancora oggi largamente prevalente, che molte energie aveva speso nell’organizzare coreografie e nel coniare cori e motivi musicali di incoraggiamento.
La necessità di fronteggiare il fenomeno della violenza, che aveva assunto connotati di straordinarietà, di emergenza e di drammaticità, ha giustificato senza dubbio le restrizioni relative a tamburi e strumenti musicali, che, introdotti con finalità pacifiche, potrebbero, all’occorrenza, costituire a loro volta oggetti atti ad offendere, in presenza di un tumulto.
Meno convincente è, invece, l’obbligo di comunicare per iscritto alla società organizzatrice dell’evento ed alla Questura il contenuto di uno striscione, unitamente alle sue misure, rispettivamente almeno sette e cinque giorni prima dell’evento.
Tale prescrizione si pone davvero ai limiti della legittimità costituzionale e pare mortificare in maniera eccessiva e davvero non giustificata la verve creativa della parte sana della tifoseria, capace, in passato, di esprimere, con striscioni davvero toccanti, solidarietà e partecipazione a soggetti colpiti da eventi luttuosi nelle ore immediatamente precedenti alle gare.
Pare, in definitiva, auspicabile una parziale revisione del provvedimento, al fine di scongiurare la permanenza nel sistema normativo di disposizioni connotate in termini di eccessiva e non giustificata repressività ed ai limiti della compatibilità con il disposto del comma I dell’art. 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”).

Panorama Tirreno, agosto 2007


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