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attualità
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Un Codice Etico per gli amministratori locali
Io sottoscritto______________, candidato alle prossime elezioni alla carica
di_____________, in conformità a quanto stabilito dal Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e
regionali, approvato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio
d’Europa il 31/08/2004, mi impegno ad avere comportamenti improntati ai principi
di diligenza, lealtà, onestà, correttezza e imparzialità.
Con la sottoscrizione del presente codice mi impegno altresì a stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e
Amministrazione, assicurando la più ampia disponibilità nel favorire l’accesso alle informazioni e nel sostenere l’esercizio dei diritti civici.
Durante il mandato elettorale opererò onestamente con imparzialità nel solo interesse della comunità amministrata, assumendo le decisioni nella massima trasparenza e respingendo
indebite pressioni.
Non sfrutterò la posizione che ricopro per ottenere utilità che non mi spettino.
Non determinerò né concorrerò a realizzare situazioni di privilegio personali e non ne usufruirò.
Osserverò e praticherò un comportamento consono al ruolo ricoperto sia nell’ambito istituzionale sia nell’espletamento del proprio mandato.
Più precisamente:
Rispetterò le idee e le opinioni di tutti gli eletti pur nella normale conflittualità dialettica;
eviterò un linguaggio che sottintenda messaggi di aggressività e di prepotenza;
mi impegnerò esclusivamente per migliorare il benessere della collettività amministrata;
osserverò e attuerò le norme del presente
CODICE ETICO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Articolo 1 - Regole in materia di campagna elettorale
1. La campagna elettorale è volta a diffondere e a spiegare il programma politico della lista.
2. Il candidato si astiene dall’ottenere qualsiasi consenso con mezzi che non siano la persuasione o il
convincimento.
3. In particolare, non cercherà di ottenere voti con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o
con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati
della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.
Articolo 2 - Spese elettorali
1. Durante la campagna elettorale il candidato
a) limiterà l’ammontare delle spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole;
b) rispetterà tutti i provvedimenti imposti dalle norme in vigore volti a render pubblica l’origine e l’importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l’importo delle spese;
c) si impegna, una volta eletto, a rendere pubblico l’ammontare delle spese sostenute nonché i nomi dei sostenitori che hanno contribuito a finanziare la campagna
elettorale e l’importo delle somme ricevute a qualsiasi titolo.
Articolo 3- Primato della legge e dell’interesse generale
1. Gli eletti nel Consiglio comunale siedono in virtù dell’investitura popolare.
2. Pertanto, nell’esercizio delle sue funzioni l’eletto perseguirà l’interesse generale e non cercherà il suo interesse personale diretto o indiretto, o l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone.
3. L’eletto si impegna a rispettare e fare rispettare l’Ordinamento dell’Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione nonchè lo statuto e i regolamenti del Comune.
Articolo 4 - Esercizio del mandato
1. L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle funzioni e rispetterà le competenze e le prerogative di qualsiasi altro eletto e dei dipendenti
comunali.
2. Si asterrà dall’incitare e si opporrà alla violazione dei principi di correttezza e di lealtà da parte di qualsiasi altro esponente politico o dipendente comunale.
3. Non utilizzerà le prerogative connesse con la carica per favorire il suo interesse particolare
diretto o indiretto.
Articolo 5- Rispetto della missione dell’amministrazione
1. Nel contesto dell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetterà la missione affidata all’amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell’esercizio legittimo del suo mandato elettorale.
2. Si asterrà dal chiedere o dall’esigere da parte di un pubblico dipendente l’esecuzione di qualsiasi atto o comportamento da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o
indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone da cui
possa trarre un beneficio personale diretto o indiretto.
Articolo 6- Valorizzazione della missione dell’amministrazione
1. Nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e la missione della sua
amministrazione.
2. Incoraggia e sviluppa ogni legittima iniziativa volta a favorire un
miglioramento dei servizi nonché la motivazione del personale.
Articolo 7- Dichiarazione situazione patrimoniale
1. L’eletto darà attuazione diligentemente ad ogni adempimento imposto dalla norme in vigore volto a rendere
pubblico il suo patrimonio e a non favorire i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le
funzioni e le professioni che esercita e l’evoluzione della sua situazione patrimoniale.
Articolo 8 - Trasparenza, clientelismo, conflitto d’interesse
1. Fermo restando l’obbligo di astenersi nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sussista un
suo interesse diretto all’oggetto della decisione, l’eletto si impegna:
a) ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni con le
cautele necessarie per evitare che sia arrecato un vantaggio personale o
arrecato un danno a persone terze;
b) non accettare dalle persone impiegate negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero dai
concessionari o dai gestori di pubblici servizi doni e regalie, gratuità o altri vantaggi riferiti alle prestazioni erogate dai detti uffici, servizi o
organizzazioni;
c) a dichiarare preventivamente la sussistenza di circostanze potenzialmente
condizionanti la formazione della sua volontà.
2. Si impegna, in particolare, a dichiarare e rendere noto:
a) la sussistenza di rapporti di affari o di lavoro con le persone o le
organizzazioni interessate all’oggetto della decisione, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano le
situazioni che danno luogo all’incompatibilità;
b) la sussistenza di rapporti amicali, di convivenza o di frequentazione
assidua, o assimilabili di fatto ai rapporti di coniugio, parentela o affinità. In tali casi, pur non essendo giuridicamente obbligato, si impegna ad
astenersi dal procedimento di formazione della decisione;
c) l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi che possono ricevere vantaggio
dalla decisione, anche nei casi in cui detta appartenenza non genera le
incompatibilità previste dalla legge.
Articolo 9 - Cumulo d’incarichi
1. L’eletto si impegna a non assumere incarichi configgenti con il mandato
elettorale, ad evitare comunque il cumulo di incarichi politici e ad esercitare
funzioni che non gli consentono di svolgere con serenità e dedizione il suo mandato elettorale.
2. Si asterrà dall’esercitare cariche, professioni o incarichi che suppongono un controllo sulle
sue funzioni di eletto o che, viceversa, avrebbe il compito di controllare.
Articolo 10 - Esercizio delle competenze
1. L’eletto darà pubblicamente conto delle decisioni assunte nell’ambito dell’esercizio discrezionale delle sue competenze e dei vantaggi arrecati a terzi nel
perseguimento di interessi generali.
2. Si impegna a suffragare tali decisioni con una motivazione circostanziata che
comprenda l’insieme degli elementi che hanno determinato la decisione, e in particolare le
norme e le disposizioni applicate.
3. In assenza di una puntuale normativa, la motivazione comprenderà gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all’interesse generale della decisione.
4. Nel rispetto della privacy, risponderà diligentemente a qualsiasi richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento
del suo incarico, alla motivazione o al funzionamento dei servizi di cui si
occupa.
5. Favorirà e divulgherà ogni provvedimento che consenta la trasparenza delle sue attribuzioni, e del
funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.
Articolo 11– Lotta alla corruzione e agli altri reati contro la pubblica amministrazione
1. Nell’esercizio delle sue funzioni l’eletto non assumerà alcun tipo di comportamento che possa configurare ipotesi di corruzione, concussione,
malversazione o comunque di reato contro la pubblica amministrazione, in ossequio alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Si impegna a denunciare alle competenti autorità ogni notizia di reato di cui venga a conoscenza.
Articolo 12 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria
1. L’eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e le norme finanziarie, a garanzia della buona e sana gestione del pubblico denaro e delle
risorse pubbliche.
2. Si asterrà da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni
pubbliche.
3. Si asterrà da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell’utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni
pubbliche.
Articolo 13 - Divieto di assicurarsi preventivamente incarichi e favori
1. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto non assumerà né concorrerà ad assumere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale o
professionale futuro, dopo la cessazione del mandato elettorale.
Articolo 14 - Rispetto dei controlli interni ed esterni.
1. L’eletto faciliterà il controllo motivato e trasparente dell’esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.
2. Attuerà diligentemente le decisioni esecutorie o definitive delle suddette autorità.
Articolo 15 - Assunzione del personale
1. L’eletto si attiverà affinchè il reclutamento del personale avvenga a seguito di procedura selettiva pubblica
e si basi esclusivamente sul riconoscimento dei meriti e del curriculum professionale
correlati alle caratteristiche e peculiarità del servizio.
Articolo 16 - Fornitura di beni e servizi
1.L’eletto assicura che l’acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga nel rispetto delle norme
contenute nel codice dei contratti pubblici e che vengano evitati i
conferimenti diretti al di fuori dei casi previsti espressamente dalla legge e
dai regolamenti.
Articolo 17 - Rispetto dei beni della collettività in uso agli amministratori
1. L’eletto usa e custodisce i beni assegnati dall’Amministrazione con oculatezza e parsimonia e si impegna a restituirli in buono
stato di conservazione alla fine del mandato.
2. Contrasta gli sprechi e divulga le buone pratiche nell’uso delle risorse pubbliche.
Articolo 18 - Promozione della partecipazione popolare alla vita amministrativa
1. L’eletto incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la
diffusione del presente Codice e a promuovere la divulgazione dei principi in
esso contenuti.
2. Inoltre favorisce la conoscenza della vita amministrativa del Comune con
adeguate iniziative sia attraverso l’informazione che con atti concreti.
3. Infonde nei collaboratori e nei dipendenti il senso di appartenenza all’Ente.
Articolo 19 - Rapporti con i mass media
1. L’eletto si impegna a rispondere in maniera diligente, sincera e completa a
qualsiasi richiesta d’informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di
informazioni sulla vita privata .
2. Incoraggerà e svilupperà ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di
informazioni sulle sue competenze, sull’esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano
sotto la sua responsabilità.
Articolo 20 - Accettazione e diffusione del Codice
1.L’eletto dichiara di aver letto e ben compreso il contenuto del presente Codice, come pure le norme cui fa anche
implicitamente riferimento, e conferma la volontà di lasciarsi guidare dai principi in esso contenuti.
2.Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione
del presente Codice tra gli altri eletti e tra i dipendenti dell’Ente che amministra nonchè presso i cittadini ed i mass media.
Per accettazione
Data …………… firma ………………….
Panorama Tirreno, ottobre 2014
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